VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio del ministri,  Ministro
segretario di Stato per l'interno e ad interim per gli affari  esteri
e del Ministro segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Gli uffici di ragioneria delle Amministrazioni centrali cessano  di
appartenere  alle  Amministrazioni  stesse  e  sono  trasferiti  alla
dipendenza diretta del Ministero delle finanze. 
 
  Il personale di ragioneria delle  dette  Amministrazioni,  nonche',
quello della altre categorie in servizio al 1° gennaio 1923 presso le
Ragionerie  centrali,  fara'  passaggio  nei  ruoli  di   ragioneria,
d'ordine e subalterno del Ministero delle finanze. 
 
  Entro due mesi dalla pubblicazione  del  presente  decreto  saranno
stabilite, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri,
le norme per l'attuazione  degli  indicati  passaggi  di  ruolo,  con
riguardo anche alle attuali carriere dei singoli personali. 
 
  Fino a quando detti passaggi non siano avvenuti, il pagamento degli
stipendi e degli altri assegni sara' continuato a carico dei  bilanci
dell'Amministrazione alla quale il personale attualmente appartiene e
ogni provvedimento concernente il  Personale  stesso  sara'  adottato
dalla Amministrazione rispettiva, previo accordo col  Ministro  delle
finanze.